Premesso che con determinazione n 1845 del 29.12.2023 si procedeva all’indizione delle Progressioni Economiche Orizzontali 2023 ed approvazione Bando provvedendo alla pubblicazione dello stesso a far data dal 29.12.2023 e prevedendo un termine di 20 giorni per la presentazione delle relative istanze;


Richiamato l’art. 14 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e Autonomie Locali del 16.11.2022 che disciplina l’istituto della progressione economica all’interno delle aree tramite il nuovo istituto dei differenziali stipendiali;
Tenuto conto che il 15.12.2023 veniva sottoscritto il CCDI parte normativa, triennio 2023-2025, per il Comune di Campagnano di Roma che all’art 10 “Progressioni economiche all’interno delle aree” disciplina i requisiti e criteri per l’attribuzione delle peo dell’ente;


Considerato che il suddetto avviso all’art 3, in conformità a quanto stabilito dal sopra menzionato art. 10 del CCDI Normativo 2023-2025 , stabilisce i criteri di valutazione distinti per ciascuna area ;
Atteso che con nota prot n. 983 del 09.01.2024 le RSU richiedevano un incontro di interpretazione autentica in relazione ai seguenti elementi dell’art 10 del ccdi normativo 2023-2025:
- art 10 punto c) – ponderazione dei criteri di valutazione – Esperienza professionale ;
- art 10 punto c) – ponderazione dei criteri di valutazione – competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi


Esaminato in particolare il criterio “Esperienza professionale” così dettagliato: “Si intende l’anzianità maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché nel medesimo o corrispondente profilo presso altre Amministrazioni di Comparto diverso, al 31.12 dell’anno precedente l’attivazione dell’istituto, con esclusione dell’anzianità necessaria per accedere alla selezione (3 anni ).
1Viene previsto un punteggio di 2 punto all’anno, per massimo dieci anni, per ogni anno o frazione uguale o superiore a sei mesi di permanenza del dipendente nella posizione economica in godimento, con esclusione dei trentasei mesi previsti come requisito di partecipazione, fino al massimo del punteggio previsto.” Questo criterio viene replicato per ogni area sia pure con un punteggio diverso;Ritenuto che vi sia una evidente contraddizione di tale criterio in quanto da un lato (prima parte dell’enunciato) è agganciato all’anzianità nel profilo professionale, mentre nella parte finale collega l’assegnazione del punteggio al tempo decorso dall’ultima progressione economica; che emerge altresì la necessità di operare un chiarimento in ordine alla modalità di applicazione della norma transitoria prevista in relazione all’annualità 2023 che così recita “In via transitoria, limitatamente alle eventuali PEO che dovessero attivarsi nell’annualità 2023 le parti convengono che i criteri di cui alla lett c) non troveranno applicazione e verrà operata una riparametrazione proporzionale dei punteggi di cui alla lett. a) e b).”
Visto l’Art. 4 Interpretazione autentica dei contratti integrativi del CCDI NORMATIVO 2023-2025 secondo cui “1.Quando insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa. 2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve, comunque, fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 3. Le parti che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono contestualmente il significato della clausola controversa. 4. L'eventuale interpretazione sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del Contratto Collettivo Integrativo. 5. Gli accordi di interpretazione autentica del Contratto Collettivo Integrativo hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.”
Dato atto che in relazione ai profili di buona fede e correttezza nei reciproci rapporti tra le parti sindacali , si è ritenuto necessario avviare l’iter per addivenire ad un’interpretazione autentica dei suddetti elementi ed in particolare “esperienza professionale” e clausola regolante l’annualità 2023 ;
Atteso che i dubbi interpretativi non hanno riguardato i requisiti di partecipazione alla procedura, motivo per il quale, nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa, si ritiene non necessario sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
Ritenuto, di contro, di dover sospendere la procedura di redazione delle graduatorie nelle more del perfezionamento della procedura di interpretazione autentica;

 

RENDE NOTO


che ai sensi dell’art 4 del CCDI Normativo 2023-2025 è stata avviata la procedura di interpretazione autentica in dell’art 10 del CCDI NORMATIVO 2023-2025 in relazione ai criteri di valutazione , come meglio precisato in premessa;
che pertanto nelle more del perfezionamento della procedura di interpretazione autentica resta sospesa la procedura di redazione delle graduatorie prevista per ciascuna area;
2
che la sospensione non riguarda i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rossella Guida, Responsabile Settore VI.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE SETTORE VI
Dott.ssa Rossella Guida

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